Statuto Anffas Onlus di Cagliari

Statuto Anffas Onlus di Cagliari

Titolo primo: Sede, fini e risorse economiche
Art. 1 – COSTITUZIONE
Art. 2 – SEDE
Art. 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’
Art. 4 – OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
Art. 5 – RISORSE ECONOMICHE

Titolo secondo: Associati
Art. 6 – ASSOCIATO 
Art. 7 – ONORIFICIENZE
Art. 8 – CESSAZIONE QUALITA’ DI ASSOCIATO

Titolo terzo: Organi Sociali
Art. 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 10 – CARICHE ASSOCIATIVE
Art. 11 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Art. 12 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
Art. 13 – ASSEMBLEE: POTERI
Art. 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Art. 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Art. 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI
Art. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE
Art. 18 – PRESIDENTE 
Art. 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI 

Titolo quarto: Norme Amministrative
Art. 21 – BILANCIO ED AVANZI DI GESTIONE
Art. 22 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 23 – SCIOGLIMENTO
Art. 24 – REGOLAMENTO
Art. 25 – NORME DI RINVIO 
Art. 26 – NORMA TRANSITORIA DI ATTUAZIONE

TITOLO PRIMO: SEDE, FINI E RISORSE ECONOMICHE

Articolo 1 – COSTITUZIONE
E’ costituita l'”Associazione Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva e/o Relazionale ANFFAS (A.N.F.F.A.S.) – Onlus di Cagliari”, in breve denominabile anche ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI. Tale denominazione o la denominazione abbreviata ANFFAS ONLUS DI CAGLIARI, sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in ogni comunicazione rivolta al pubblico.
L’Associazione è un Ente giuridicamente autonomo parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, come determinato nello Statuto dell’Anffas Onlus Nazionale.

Articolo 2 – SEDE
L’Associazione ha sede in Cagliari.
L’Associazione esaurisce le proprie finalità statutarie nel territorio della Regione Sardegna.
La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello statuto.
Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all’ interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello Statuto.
Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede. 

Articolo 3 – FINALITA’ E ATTIVITA’
L’Associazione ha struttura democratica, non ha scopo di lucro e le cariche sono gratuite. Persegue esclusivamente finalità di solidarietà e promozione sociale, in campo: sanitario, sociale, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo-ludico-motorio, ricreativo, della promozione della ricerca scientifica, della formazione, del tempo libero, culturale, della tutela dei diritti umani e civili, prioritariamente in favore di persone svantaggiate in situazioni di disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie, affinché a tali persone sia garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più possibile indipendente, nel rispetto della propria dignità.
L’Associazione persegue il proprio scopo, anche attraverso lo sviluppo di attività atte a:

a) assimilare ed attuare tutti i principi e contenuti sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, ratificata dallo Stato Italiano con la legge 18/09.
b) stabilire e mantenere i rapporti con gli Organi Politici ed Amministrativi locali e regionali, con Centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all’art. 19 dello Statuto di Anffas Nazionale;
c) promuovere e partecipare ad iniziative anche in ambito legislativo, amministrativo e giudiziario a tutela delle persone con disabilità e loro famigliari;
d) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l’abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
e) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell’inclusione sociale, in particolare l’inclusione scolastica, la qualificazione professionale e l’inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro, attraverso il percorso di “presa in carico globale e continuativo” per mezzo di progetti personalizzati ex art 14 L. 328/00;
f) promuovere e concorrere alla formazione, la qualificazione e l’aggiornamento di docenti e personale di ogni ordine e grado;
g) formare persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività istituzionali svolte dall’associazione;
h) promuovere, costituire, gestire ed amministrare strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio – sanitari, socio – assistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio – educativi, sportivi – ludico/motori – pre-promozionali, e pre-sportivi, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione a marchio Anffas idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale e delle loro famiglie favorendo la consapevolezza che la disabilità è problema sociale e non privato;
i) promuovere, costituire, amministrare organismi editoriali e mediatici per la pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti alla disabilità;
j) assumere in ogni sede la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità, intellettiva e/o relazionale, da soli non sanno o non possono rappresentarsi o che necessitano di adeguati sostegni per autodeterminarsi e autorappresentarsi.
L’associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate se non alle stesse direttamente connesse. 
Unicamente per il conseguimento degli scopi sociali, l’Associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, ivi compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonchè l’alienazione di beni mobili ed immobili, sia a titolo oneroso che gratuito, anche tramite donazioni, anche modali. 

Articolo 4 – OBBLIGHI CONNESSI ALL’APPARTENENZA AD ANFFAS ONLUS
Le attività di cui all’art. 3 sono esercitate in coerenza con le indicazioni fornite dall’ANFFAS Nazionale, nonchè dall’ Organismo Regionale Anffas di riferimento.
L’Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, delegando gli interventi per le attività regionali agli Organismi Regionali rappresentativi delle Associazioni Locali Socie e sovraregionali ad Anffas Onlus Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune.
L’Associazione si obbliga ad utilizzare per le proprie attività istituzionali, la loro promozione ed identificazione, esclusivamente il marchio Anffas, registrato presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall’Anffas Onlus Nazionale nei modi e nei termini determinati dalla stessa e così come disposto dall’art. 4 bis dello statuto di Anffas Nazionale, senza nessuna alterazione e/o modifica dello stesso. Nell’eventualità di esclusione o recesso da socio di Anffas Onlus il diritto all’utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o identificativo.
L’Associazione locale si obbliga all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, del regolamento generale, del codice etico e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali dell’Anffas Nazionale, nonché dell’ Organismo Regionale di riferimento. Inoltre a garanzia primaria delle persone con disabilità destinatarie delle attività e servizi associativi si obbliga a:
1) adottare una carta dei servizi, conforme allo schema tipo predisposto da Anffas Onlus, comprensiva dei livelli minimi di qualità;
2) redigere il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Onlus;
3) certificare il bilancio, nell’eventualità che il totale delle entrate annue superi la somma di euro 516.457,00, attraverso la sottoscrizione dello stesso da parte di almeno 1 revisore contabile iscritto nel relativo albo;
4) devolvere, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Onlus Nazionale o ad uno o piu’ dei diversi Enti facenti parte dell’unitaria struttura Anffas aventi forma di ONLUS;
5) costituire, aderire e partecipare all’Organismo Regionale rappresentativo delle Associazioni locali socie del territorio della propria Regione;
6) inquadrare il personale nell’ambito degli standard stabiliti dall’Ente Pubblico per i Servizi convenzionati o accreditati, applicando il CCNL Anffas Nazionale;
7) fornire ad Anffas Onlus Nazionale l’elenco degli autonomi enti promananti e/o collegati, aggiornandolo ogni anno ed impegnandosi a far richiedere ed acquisire ove ne ricorra le condizioni il marchio Anffas;
8) versare annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei termini definiti da Anffas Onlus Nazionale.
9) ratificare l’ esclusione dall’ Associazione di un associato deliberata dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni, cooperative sociali, gruppi ed associazioni sportive, etc e/o parteciparvi, anche al fine di provvedere alla gestione di servizi, utili per il perseguimento dei propri scopi istituzionali. Per tali enti, anche ai fini della richiesta dell’attribuzione del marchio, si applica quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Anffas Nazionale.

Articolo 5 – RISORSE ECONOMICHE
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili ed immobili.
Le risorse economiche dell’associazione potranno derivare da:
– quote sociali;
– contributi degli associati;
– contributi di privati;
– contributi dello Stato e/o delle Regioni,Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche e private anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
– contributi e/o finanziamenti di Organismi e Istituzioni di livello sovranazionali;
– lasciti, donazioni e erogazioni liberali;
– rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni per l’esercizio delle attività istituzionali;
– qualsiasi altra entrata derivanti da attività commerciali e produttive direttamente connesse o accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse, nei limiti di cui al D.Lgs. 460/97 e successive modificazioni;
– ogni altra entrata finalizzata all’attività istituzionale.
I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di esclusione dall’Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all’Associazione stessa.
I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

TITOLO SECONDO: ASSOCIATI

Articolo 6 – GLI ASSOCIATI
Gli associati si distinguono in:
Ordinari:
Sono i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i tutori, curatori ed amministratori di sostegno di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, verso cui l’attività dell’Associazione è principalmente rivolta.
Per singola persona con disabilità il numero degli associati collegati non può essere superiore a tre.
La qualità di associato ordinario non viene meno con il decesso della persona con disabilità.
Amici:
Sono le persone che prendono parte e collaborano alla vita dell’Associazione da almeno un anno.
L’attività istituzionale ed associativa dell’ associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni volontarie, spontanee e gratuite. 
Gli aspiranti Associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo nella quale dichiarano di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione, nonchè di conformarsi al Codice Etico di Anffas Nazionale.
L’ammissione ad associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo e dalla contestuale iscrizione nel libro soci, previo pagamento della quota associativa.
Ad ogni Associato successivamente all’iscrizione dovrà essere consegnata una tessera sociale, da rinnovarsi a cadenza annuale, su modello unificato predisposto dall’Anffas Onlus Nazionale.
Tutti gli Associati soci sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall’Assemblea degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.
Il diritto di voto all’Assemblea spetta solo ai soci in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno in corso.
Gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell’Associazione e ad essere informati sull’attività della stessa. Non è ammessa la temporaneità di tale partecipazione.
Gli Associati hanno diritto a eleggere gli Organi amministrativi dell’Associazione.
Gli Associati sono obbligati all’osservanza dell’atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi sociali in conformità alle norme statutarie.

Articolo 7 – ONORIFICENZE
L’assemblea degli Associati può conferire, su proposta del Consiglio Direttivo, il riconoscimento dell’onorificenza di “Socio Onorario” a persone che hanno reso notevoli servigi all’Associazione e/o che hanno promosso particolari interventi a sostegno dell’Associazione stessa.
Il riconoscimento di “Socio Onorario” ha valore meramente onorifico.

Articolo 8 – CESSAZIONE DALLA QUALITÀ Dl ASSOCIATO
L’appartenenza all’Associazione cessa:
a) per decesso;
b) per recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
c) per esclusione, che viene deliberata dal Consiglio di Direttivo, con quorum deliberativo dei due terzi dei consiglieri in carica, per i seguenti casi:
– in caso di morosità del pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi dell’anno in corso;
– in caso di comportamenti incompatibili con le finalità dell’ Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto costitutivo, dello statuto, del codice etico e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonchè per gravi e comprovati motivi.
La decisione di esclusione di un Associato per gravi motivi deve essere sottoposta a ratifica dell’ Assemblea, nella prima riunione utile.
Contro il provvedimento di esclusione è data facoltà dell’ associato di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla data di ricezione dello stesso. 

TITOLO TERZO: ORGANI SOCIALI

Articolo 9 – ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
1) l’Assemblea degli Associati;
2) il Consiglio Direttivo;
3) il Presidente;
4) il Collegio dei Revisori dei Conti;
5) il Collegio dei Probiviri.

Articolo 10 – CARICHE ASSOCIATIVE
Le cariche associative sono riservate agli Associati, con l’eccezione della carica di Revisore dei Conti e di Probiviro alle quali possono accedere anche i non associati.
Il mandato per le cariche elettive, senza eccezioni di sorta, dura un quadriennio e viene esercitato nell’osservanza dello Statuto e del Regolamento e nel rispetto dell’art. 2391 C.C.
Il Consiglio Direttivo dichiara la decadenza del componente elettivo che, senza giustificato motivo, non interviene a tre riunioni consecutive.
Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l’elezione o la valutazione di persone, che si svolgono a scrutinio segreto, ma è fatta salva per le elezioni alle cariche elettive, la possibilità di procedere previo unanime consenso dei presenti per acclamazione.

Articolo 11 – ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. 
Le assemblee hanno luogo nella città sede dell’Associazione o in altro luogo del territorio provinciale, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione.
L’Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all’anno:
-entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di competenza per l’approvazione del rendiconto consuntivo;
-entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di competenza per l’approvazione del bilancio preventivo e del programma associativo.
L’Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta almeno (1/10) degli associati aventi diritto di voto.
La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale inviato per lettera, o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro), almeno 20 giorni prima della data prescelta per l’assemblea in prima convocazione.
L’Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità dei associati.
Le sue deliberazioni legalmente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.
Non sono ammessi al voto gli associati non in regola con i pagamenti delle quote sociali. 

Articolo 12 – ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI
L’Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione ( da tenersi non prima di 24 ore dalla prima ) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
L’Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione ( da tenersi non prima di 24 ore dalla prima ) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti.
Le Assemblee ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti. Per le delibere comportanti modifiche statutarie è neccessaria la maggioranza di 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto. Per le delibere di scioglimento dell’ associazione e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati. Ciascun associato può avere al massino due deleghe di altro associato per la partecipazione e votazione nelle assemblee.
Ciascun associato può esprimere preferenze per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.
La votazione per l’ elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche sociali.

Articolo 13 – ASSEMBLEE: POTERI
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in loro mancanza l’Assemblea è presieduta da uno degli Associati, su designazione della maggioranza degli associati aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’Assemblea, nomina un segretario per la redazione del verbale e tre scrutatori allorchè siano previste delle votazioni alle cariche elettive.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l’ ordine delle votazioni.
L’Assemblea ordinaria:
1) elegge il Presidente dell’Associazione, che assume la carica di Presidente e componente del Consiglio Direttivo;
2) definisce il numero, sempre dispari, ed elegge i membri del Consiglio Direttivo entro i limiti previsti all’art. 11;
3) delibera sul bilancio preventivo e sul programma di attività della associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
4) stabilisce, su proposta del Consiglio Direttivo, l’ importo annuale delle quote associative;
5) approva, sentito il parere del collegio dei revisori dei conti, il rendiconto consuntivo;
6) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri;
7) delibera obbligatoriamente l’adozione della Carta dei Servizi comprensivi dei livelli minimi di qualità in conformità allo schema predisposto da Anffas Nazionale;
8) delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza dell’Assemblea straordinaria;
L’Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale ai sensi dell’art. 20.
Previa delibera dell’Assemblea l’Associazione, che ne assume ogni ornere e responsabilià, al fine di governare situazioni di criticità o di crisi, anche in previsione di un’eventuale liquidazione, può rchiedere al Consiglio Direttivo Nazionale di indicare un Amministratore Straordinario con l’incarico di adottare tutte le misure atte a riportare la situazione alla normalità o, su espresso mandato e nomina dell’assemblea degli Associati, anche attivare le procedure liquidatorie.

Articolo 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre ad un massimo di sette membri (comunque sempre in numero dispari), tra i quali il Presidente.
I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. 
Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
Possono partecipare alle riunioni del Consiglio i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, con voto consultivo, possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri, i coordinatori delle commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenza o compiti scientifici o amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.
I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo, all’ atto dell’insediamento, elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere. Le cariche di Segretario e Tesoriere possono essere tra loro cumulabili.

Articolo 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell’Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione. 
Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido (fax, telegramma, posta elettronica o quant’altro) da inviarsi ai consiglieri almeno 5 giorni prima della data fissata, con l’indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione. 
Per casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Articolo 16 – CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

Il Consiglio Direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell’Associazione e per la gestione dell’Associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, a Consiglieri, agli Associati o eventualmente a terzi, determinando i limiti.
Il Consiglio Direttivo può conferire procure “ad negotia”, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitatamente definiti.
I regolamenti interni e le loro modificazioni sono proposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea e, successivamente all’approvazione, comunicati agli associati con idonei mezzi. 
Il Consiglio Direttivo, in tempo utile per convocare l’ Assemblea ordinaria, deve predisporre il Bilancio Preventivo corredato dal programma di attività ed il conto consuntivo corredato di nota integrativa e di apposita relazione sull’attività svolta durante l’ esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Spetta al Consiglio Direttivo deliberare in materia di personale, assumere e licenziare il personale dipendente, fissandone anche le retribuzioni e le mansioni nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal CCNL di Anffas Onlus e delle norme vigenti in materia.
Il Consiglio Direttivo può istituire commissioni e/o gruppi di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima.
Il Consiglio Direttivo elegge i coordinatori delle commissioni di lavoro.
Spetta al Consiglio Direttivo la nomina dei rappresentanti pro tempore nei consigli di amministrazione, nei comitati di gestione e negli organi di controllo degli Enti d’ iniziativa dell’Associazione, nonchè designare i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla promozione ed alla tutela degli interessi associativi.
Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle finalità ed attività di cui all’ art. 3 del presente statuto, ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonchè lasciti, donazioni, conferimenti,quest’ultimi limitatamente ad Enti, aventi la qualifica di Onlus, facenti parte dell’unitaria struttura Anffas, onde favorire l’esercizio delle finalità statutarie.

Articolo 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO: DECADENZA DEL CONSIGLIERE

A sostituire uno o più consiglieri venuti a mancare per una qualsiasi causa, sono chiamati dal Consiglio Direttivo i non eletti in ordine di votazione, purchè la maggioranza del Consiglio rimanga sempre costituita da membri originariamente eletti dall’Assemblea.
I membri così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei membri sostituiti.
Se viene meno la maggioranza dei componenti del consiglio, quelli rimasti in carica devono provvedere a convocare l’Assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti.
L’appartenenza al Consiglio Direttivo cessa:
1) per decesso
2) per dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Presidente;
3) per scadenza del mandato;
4) per la perdita della qualifica di associato dell’Associazione;
5) per esclusione, deliberata dai due terzi dei consiglieri in carica, in caso di comportamenti del Consigliere incompatibili con le finalità dell’Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all’Associazione stessa o per inadempienza agli obblighi assunti ai sensi dell’atto rilevanticome danno sociale.
Contro il provvedimento di esclusione entro trenta giorni dal ricevimento del relativo provvedimento, è data facoltà al Consigliere di ricorrere al Collegio dei Probiviri.
In tale ultima fattispecie il suo status rimane sospeso fino a definitivo pronunciamento.
Il Consigliere viene dichiarato automaticamente decaduto dalla carica qualora non partecipi ad almeno tre riunioni consecutive, non debitamente giustificate.
Il Consigliere è tenuto ad astenersi dal partecipare alle deliberazioni nelle quali possano essere coinvolti interessi suoi personali, dei suoi parenti fino al quarto grado e degli affini fino al secondo.

Articolo 18 – PRESIDENTE 
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, guida la politica associativa generale e ne mantiene l’unità di indirizzo, presiede il Consiglio Direttivo e l’ Assemblea degli Associati, vigila affinchè siano osservate le norme statutarie, regolamentari, codice etico e deliberati e provvede a dare esecuzione ai deliberati e programmi Associativi, è consegnatario del patrimonio dell’Associazione e deimezzi di esercizio, è il capo del personale.
Lo stesso rappresenta l’Associazione nei confronti dell’Anffas Nazionale e dell’Organismo Regionale di riferimento anche per quanto concerne le rispettive Assemblee ed eventi Istituzionali, con carico di riferirne ai componenti degli Organi Associativi e all’ Assemblea degli Associati nella prima riunione utile.
In caso di suo impedimento lo stesso può delegare altro componente del Consiglio Direttivo o il rappresentante di altra Associazione locale socia facente parte del medesimo Organismo Regionale di riferimento.
Il Presidente potrà adottare, a tutela dell’Associazione, eventuali provvedimenti in caso di necessità ed urgenza, salvo riferirne al primo Consiglio Direttivo per la necessaria ratifica.
In caso di sostituzione del Presidente dell’Associazione, che sia venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. il Vice Presidente resta in carica fino all’elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni. il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Presidente sostituito.

Articolo 19 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, dall’Assemblea e si compone di tre membri. Nel caso in cui l’Associazione gestisca servizi, almeno uno dei revisori dei conti deve essere iscritto all’Albo dei Revisori Contabili.
I membri effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
L’incarico di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica nell’Associazione e può essere ricoperto anche da persone non associate all’associazione.
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti partecipano di diritto all’Assemblea.
In generale hanno il compito di vigilare sull’amministrazione dell’associazione verificando la regolarità della gestione dei fondi e accertando la regolarità del bilancio preventivo e consuntivo, redigendo a tal fine ed in tempo utile parere scritto da portare a conoscenza degli Organi deputati all’approvazione degli stessi.
I membri del Collegio possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo esprimendo voto consultivo. 

Articolo 20 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI
L’Assemblea, contestualmente all’elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri; il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente, il quale potrà, se chiamato, prendere parte alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri verifica la conformità allo statuto ed alle finalità associative delle delibere del Cosnsiglio Direttivo, dell’Assemblea degli Associati e degli atti posti in essere dai soggetti ed organismi funzionali alla vita dell’Associazione.
Il Collegio altresì ha il compito di comporre o decidere, su richiesta delle parti, eventuali controversie tra gli organi dell’Associazione e/o tra i associati stessi. 
Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.

Titolo QUARTO: Norme Amministrative

Articolo 21 – BILANCIO E AVANZI DI GESTIONE
L’amministrazione dell’Associazione è improntata ai principi del buon padre di famiglia e la gestione finanziaria deve tendere almeno ad un sostanziale pareggio.
L’esercizio dell’Associazione coincide con l’anno solare e chiude il 31 dicembre di ogni anno.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.
All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Anffas Onlus o di altri Enti a marchio Anffas promossi dall’Associazione stessa o di altro soggetto giuridico, avente forma di ONLUS parte dell’unitaria struttura Anffas Onlus, nel rispetto della propria forma giuridica.

Articolo 22 – DURATA DELL’ASSOCIAZIONE
La durata della Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 (duemilacento). 
Essa potrà essere prorogata con delibera dell’Assemblea Straordinaria.

Articolo 23 – SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea straordinaria; l’avviso dell’Assemblea straordinaria riunita per lo scioglimento dell’Associazione deve essere inviato con almeno 60 giorni di anticipo dalla data dell’unica convocazione. L’Assemblea è riunita validamente quando siano presenti almeno i tre quarti dei soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale. La delibera di scioglimento si intende approvata solo se votata con il voto favorevole dei tre/quarti degli associati.
Copia della covocazione dell’Asseblea Straordinaria, riunita per lo scioglimento dell’Associazione, deve essere inoltrato altresì ad Anffas Onlus Nazionale ed all’Organismo regionale Anffas di riferimento.

In caso di scioglimento dell’Associazione, i beni della stessa, dopo l’incasso di tutti i crediti ed il pagamento di tutti gli eventuali debiti, saranno devoluti ad Anffas Onlus o ad altro soggetto giuridico, facente parte dell’ unitaria struttura Anffas Onlus, avente forma di Onlus conforme alle vigenti norme relative alla propria forma giuridica nonchè sentito il parere dell’Agenzia per le Onlus.

Articolo 24 – REGOLAMENTO 
Il Regolamento generale disciplina le modalità di attuazione delle norme previste nel presente Statuto

Articolo 25 – NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Statuto o altrimenti stabilito si rinvia AL codice civile, alle leggi vigenti in materia di enti associativi, alla disciplina Onlus o alle specifiche norme riferite alla propria forma giuridica.