Agevolazioni fiscali

Agevolazioni fiscali

BENEFICI FISCALI

ESENZIONE TICKET PER REDDITO ED ETÀ

COME OTTENERE PROTESI ED AUSILI

BENEFICI FISCALI

  • Agevolazioni sui veicoli
  • Detraibilità e deducibilità delle spese
  • IVA agevolata al 4%
  • Agevolazione ICI

Agevolazioni sui veicoli
I soggetti portatori di handicap di cui all’art. 3 della L. 104/92 con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, nonché gli inabili psichici con indennità di accompagnamento, gli invalidi con gravi limitazioni alla capacità di deambulazione e i pluriamputati oppure i familiari che li abbiano fiscalmente a carico, hanno diritto a dei benefici fiscali sui mezzi di trasporto.
Per usufruire di tali agevolazioni non è richiesto più alcun adattamento al veicolo, in funzione delle limitazioni da cui è affetto il portatore di handicap. 
Restano escluse dalle agevolazioni gli autoveicoli che, anche se adattati al trasporto dei disabili, sono intestati a Società o Enti. 
Tali benefici fiscali sui mezzi di trasporto riguardano:

  • IVA agevolata (4%)
  • Detrazione IRPEF
  • Esenzione dal pagamento del bollo auto
  • Esenzione dalle imposte di trascrizione

Detraibilità e deducibilità delle spese

– gli oneri detraibili consistono nel sottrarre all’imposta lorda la percentuale (19%) della spesa o parte della spesa ammessa a detrazione 
– gli oneri deducibili consistono nel sottrarre dal reddito complessivo la spesa ammessa.

Spese deducibili 
– Le spese mediche generiche (es. prestazioni rese da un medico generico) e di assistenza specifica sostenute da una persona con handicap o nel suo interesse da un familiare (es. spese per assistenza infermieristica e riabilitativa, spese per le prestazioni fornite dal personale addetto alla terapia occupazionale, ecc) in caso di grave e persistente invalidità; 
– In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le spese paramediche di assistenza specifica; 
– La possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi versati per gli addetti ai servizi domestici (colf) e all’assistenza personale o familiare, fino all’importo massimo di € 1.549,37.

Spese detraibili 
– A partire dal 2007, per i figli a carico spetta una detrazione d’imposta di € 800,00, se di età superiore ai tre anni, e di € 900,00 , se di età inferiore ai tre anni. La detrazione aumenta di € 220,00 per il figlio disabile, riconosciuto ai sensi della legge 104/92. Tale importo è variabile in funzione del reddito complessivo e diminuisce con l’aumentare del reddito; 
– Spetta una detrazione d’imposta del 36% per la realizzazione degli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche; 
” La possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a € 2.100, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a € 40.000; 
– Le spese sanitarie specialistiche (ad esempio analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) non in esenzione danno diritto ad una detrazione Irpef del 19% sulla parte che eccede 129,11 euro: tale detrazione spetta a tutti i contribuenti a prescindere da uno stato di handicap o di invalidità.
Sono ammesse alla detrazione del 19%, per l’intero ammontare, senza togliere la franchigia di € 129,11, le spese sostenute per: 
– trasporto in ambulanza del soggetto portatore di handicap;
– acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale; 
– acquisto di arti artificiali per la deambulazione; 
– costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni; 
– trasformazione dell’ascensore per adattarlo al contenimento della carrozzella; 
– sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 104 del 1992
– spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell’articolo 3 della legge n°104 del 1992, 
– spese sostenute dai sordomuti per i servizi di interpretariato
– spese per l’acquisto dei cani guida da parte dei non vedenti. 
La detrazione del 19% sull’intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

IVA agevolata al 4%

– per acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento. 
– per l’ acquisto di  sussidi tecnici  e informatici  volti a  favorire l’  autonomia  e
l’autosufficienza delle persone con disabilità motoria, uditiva, visiva o di linguaggio. 
– per acquisto di ausili e protesi (apparecchi di ortopedia, apparecchi di protesi dentaria, ecc.) che per loro caratteristiche oggettive hanno univoca ed esclusiva utilizzazione da parte di soggetti portatori di menomazioni funzionali permanenti.

Agevolazione ICI

Ogni Comune ha la facoltà prevedere specifiche detrazioni dell’ICI qualora nell’abitazione vi abitassero persone portatrici di handicap. Per conoscere l’esistenza di tali agevolazioni è necessario rivolgersi al Comune dove è situato l’immobile. torna su

ESENZIONE TICKET PER REDDITO ED ETÀ

Chi ne ha diritto:
– cittadini di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
– disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico
– titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico
– titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico

Come fare richiesta:
Dal 1° aprile 2011 la richiesta per ottenere l’esenzione dal pagamento del ticket potrà essere indicata esclusivamente dal medico di famiglia, dal pediatra o da altro specialista del Servizio Sanitario Regionale, all’atto della prescrizione di visite o di esami specialistici.
Al momento della prescrizione il cittadino può chiedere al medico l’indicazione del relativo codice di esenzione sulla ricetta. Verificata la presenza del nominativo dell’assistito nell’elenco degli esenti per reddito fornita dall’Agenzia delle Entrate, il medico prescrittore trascrive sulla ricetta il diritto all’esenzione.
Gli assistiti che non risultano inseriti nell’elenco dell’Agenzia delle Entrate, ma che ritengono di possedere i requisiti per avere diritto all’esenzione, dovranno recarsi negli uffici distrettuali dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio di un certificato nominativo di esenzione per reddito.  
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PROTESI ED AUSILI

Chi ne ha diritto?
Hanno diritto alle prestazioni di assistenza protesica e integrativa: 
– i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dell’invalidità (invalido civile, di guerra, di servizio, privo di vista, sordomuto); 
– i minori di anni 18 (per prevenzione, cura e riabilitazione di una menomazione e/o disabilità permanente); 
– i soggetti che sono in attesa di riconoscimento dell’invalidità (per i quali l’invalidità è stata già accertata dalla commissione medica) o in attesa di accertamento dell’invalidità;
– i ricoverati in strutture pubbliche o private bisognosi di protesi e ausili prima delle dimissioni ospedaliere.

I presidi sanitari elencati nel Nomenclatore tariffario sono a totale carico del servizio sanitario e i soggetti destinatari sono esenti dal ticket per le visite e le prestazioni specialistiche ad essi collegate.

Come richiederli ?
Per ottenere l’assistenza, dopo la certificazione medica o specialistica attestante la patologia con la valutazione della disabilità e del programma riabilitativo, i soggetti in questione devono presentare un’apposita domanda alla propria Asl di appartenenza, responsabile di concedere l’autorizzazione alla prescrizione dei dispositivi protesici.

Come si inoltra la domanda
La procedura per l’inoltro della domanda di assistenza protesica segue due diverse vie a seconda che si tratti di: 
– Menomazione e disabilità transitorie per le quali occorre formulare un semplice programma riabilitativo. In questo caso, la domanda viene inoltrata al competente Ufficio di Assistenza Protesica dell’Asl di residenza; 
– Menomazione e disabilità complesse per le quali è richiesto un progetto riabilitativo, con la presa in carico globale dell’assistito attraverso una pluralità di interventi. In tal caso, la domanda deve pervenire al Punto Unico d’Accesso del Distretto, in quanto la prescrizione deve essere il risultato di una preventiva valutazione globale effettuata da una equipe multidisciplinare emultiprofessionale, in grado di esprimere appropriate considerazioni in ordine alle finalità e ai risultati attesi dal progetto riabilitativo complessivo.

La domanda, in ogni caso, va presentata su uno specifico modulo, a cui si allega la documentazione relativa a: 
– copia del verbale di invalidità civile o copia della domanda di accertamento della medesima invalidità; 
– certificazione medica specialistica attestante la patologia da cui è affetto l’assistito, 
– valutazione della disabilità e il programma riabilitativo;
– prescrizione dei presidi da parte dello specialista su ricetta SSN a lettura ottica.