Inclusione lavorativa

Inclusione lavorativa

INCLUSIONE LAVORATIVA
Legge 68/1999
Cos’è collocamento mirato
Iscrizione alle liste di collocamento mirato
Elenco Centri Servizi per il lavoro Provincia di Cagliari

 

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE
Permessi retribuiti
Congedo retribuito di due anni
Congedi parentali fino all’ottavo anno di vita
Esonero dai turni notturni
La pensione anticipata di vecchiaia
Contributi figurativi per il prepensionamento
Agevolazioni per sede lavorativa

 

 

INCLUSIONE LAVORATIVA

Legge 12 marzo 1999, n. 68 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”
Con la Legge 68 del 1999 si vuole favorire l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità, migliorando il sistema del loro avviamento al lavoro. La differenza sostanziale rispetto al passato (la precedente legge in materia era la 482 del 1968) è che tale legge mira a valorizzare, anche attraverso adeguate forme di sostegno, l’efficienza del lavoratore, garantendo dignità al suo lavoro ed accompagnandolo lungo il percorso di inserimento lavorativo.

Cos’è il collocamento mirato
La legge 68 introduce il concetto di collocamento mirato inteso come quella serie di strumenti tecnici e di supporto che permettono di valutare adeguatamente le persone con disabilità nella loro capacità lavorativa e di inserirle nel posto più adatto, attraverso l’analisi dei posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi quotidiani di lavoro e di relazione (art. 2 Legge 68/99).

Iscrizione alle liste del collocamento mirato

Chi può iscriversi al collocamento mirato?
– Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
– Persone dichiarate invalide al lavoro con grado di invalidità superiore al 33%
– Persone non vedenti, ossia coloro che siano ciechi assoluti o ciechi parziali con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione 
– Persone sordomute dalla nascita o prima dell’apprendimento della lingua parlata
– Persone dichiarate invalide di guerra, persone invalide civili di guerra, persone invalide per servizio, con minorazioni ascritte dalla prima all’ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
Quando iscriversi
È possibile iscriversi al collocamento mirato a partire dai 15 anni fino all’età pensionabile. È da ricordare che, ai soli fini dell’iscrizione nelle liste di collocamento mirato, le commissioni ASL per l’accertamento dell’invalidità civile quantificano la percentuale di invalidità (detta anche disabilità) anche per il minore di età superiore ai 15 anni.

Come fare per iscriversi al collocamento mirato
1° passo: richiesta all’Inps di riconoscimento dell’invalidità ai fini lavorativi (c.d. “disabilità”) e di essere sottoposto a visita.
2° passo: la Commissione redige il verbale di visita, la diagnosi funzionale e la relazione conclusiva
3° passo: recarsi al Centro Provinciale per l’impiego per fare domanda di iscrizione al collocamento mirato.
A partire dal 1° ottobre 2011 la richiesta di visita di accertamento della cosiddetta “disabilità” (invalidità ai fini dell’inserimento lavorativo) deve essere presentata all’INPS in via telematica (www.inps.it servizi on line), inviando sia il certificato medico elettronico che attesti la condizione del lavoratore, sia la richiesta di essere sottoposto ad apposita visita che certifichi il tutto. 
N.B. Il richiedente l’invalidità ai fini lavorativi può essere richiesta solo dai disoccupati. 
La commissione di accertamento redigerà:
– Il verbale di visita
– La diagnosi funzionale
– La relazione conclusiva
La diagnosi funzionale è la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale della persona con disabilità che viene redatta dalla commissione ASL volta anche all’accertamento dello stato di handicap ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92. La diagnosi funzionale definisce la concreta capacità globale (reale o potenziale) del lavoratore con disabilità.
Successivamente la commissione medica formula una relazione conclusiva, contenente suggerimenti in merito ad eventuali forme di sostegno e strumenti tecnici necessari per l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità.
Il lavoratore che voglia iscriversi nelle liste del collocamento mirato deve presentarsi presso il Centro Provinciale per l’impiego, compilare l’apposito prestampato e consegnare copia dei seguenti documenti:

  • Certificato che attesti l’invalidità sottostante il diritto ad essere iscritti presso le liste speciali
  • Diagnosi funzionale
  • Relazione conclusiva
  • Documento di riconoscimento e codice fiscale
  • Stato di famiglia
  • Titoli di studio e professionali
    (Prima di rivolgersi al Centro per l’impiego è necessario rivolgersi alla Commissione per l’accertamento dell’invalidità e richiedere l’accertamento ai sensi della L. 68/99).

Quote di riserva
La Legge 68/99 prevede che i datori di lavoro, sia pubblici che privati, siano tenuti ad assumere persone con disabilità in proporzione al numero totale dei lavoratori che hanno alle dipendenze (il numero dei lavoratori da assumere è detto “quota di riserva”). Nello specifico: 1 lavoratore con disabilità se si hanno da 15 a 35 dipendenti (ma solo in caso di nuove assunzioni); 2 se si hanno da 36 a 50 dipendenti; 7% dei lavoratori occupati, se essi sono più di 50.

Liste di collocamento mirato
Sono degli elenchi da cui i datori di lavoro possono attingere per assumere le quote di lavoratori con disabilità previste per legge.

Comitato dei Centri per l’impiego
Le richieste di iscrizione al collocamento mirato vengono vagliate da un apposito comitato tecnico composto da funzionari ed esperti nel settore sociale e medico legale, al fine di valutare le residue capacità lavorative delle persone con disabilità. Il comitato compila la cosiddetta “scheda tecnica” in cui sono annotate le capacità lavorative, le abilità, le competenze e le inclinazioni, la natura ed il grado di disabilità.

Inserimento in graduatoria
Una volta compilata la “scheda tecnica”da parte dell’apposito comitato vengono stilati l’elenco e la graduatoria unica delle persone disoccupate, indipendentemente dal tipo di disabilità, secondo criteri che vengono stabiliti dalla Regione.

Lavoratore con indennità di accompagnamento
L’articolo 1 comma 3 della Legge 508/1988 prevede che l’indennità di accompagnamento non è incompatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa. Per esempio, una persona totalmente impossibilitata a deambulare potrebbe anche essere capace di lavorare proficuamente.

Lavoratore interdetto
Non necessariamente alla persona con una disabilità tale da dar luogo ad interdizione è vietata l’iscrizione alle liste del collocamento mirato o lo svolgimento di un’attività lavorativa. Occorrerebbe, invece, una valutazione del caso concreto per stabilire se la disabilità che ha dato luogo all’interdizione individua anche una totale incapacità lavorativa per la persona stessa.

Elenco Centri Servizi per il lavoro Provincia di Cagliari

Centro Servizi per il Lavoro Cagliari
Via Calamattia, 12
Tel 070/52844
Comuni di competenza: Cagliari, Monserrato
Orario di apertura al pubblico
Da lun. a ven. 8:30-11:30, lun. 15:00-17:00

Centro Servizi per il Lavoro Quartu Sant’Elena
Via Bizet
Tel. 070/8367401
Da lun. a ven. 8:30-11:30; 
Comuni di competenza: Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Serdiana, Settimo San Pietro, Sinnai, Soleminis, Villasimius, Burcei, Maracalagonis, Dolianova, Donori
Sportello distaccato Villasimius: – Via Regina Elena – 09049 Villasimius – Telefono: 070 792006 – Fax 070 792804 Comuni di competenza: Villasimius
Orario di apertura al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.30 Pomeriggio: lunedì dalle 15 alle 17

Centro Servizi per il Lavoro di Isili
Piazza Costituzione n. 1 – 08033 Isili
Telefono: 0782 802060/802053 – Fax 0782 804660 – email: cslisili@provincia.cagliari.it 
Comuni di competenza: Gergei, Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Serri, Villanovatulo, Escolca, Escalaplano, Esterzili, Sadali, Seulo.
Orario di apertura al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Pomeriggio: lunedì dalle 15 alle 17

Centro Servizi per il Lavoro di Muravera
Via Tirso – 09043 Muravera
Telefono: 070 9931345 – Fax 070 9931018 – email: cslmuravera@provincia.cagliari.it
Comuni di competenza: Muravera, San Vito, Villaputzu, Armungia, Castiadas
Orario di apertura al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Pomeriggio: lunedì dalle 15 alle 17

Centro Servizi per il Lavoro di Senorbì
Via Carlo Sanna, 96 – 09040 Senorbì
Telefono: 0709809167 – Fax 070 9808743 – email: cslsenorbi@provincia.cagliari.it
Comuni di competenza: Ballao, Barrali, Gesico, Goni, Guamaggiore, Guasila, Mandas, Nuraminis, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, San Basilio, San Nicolò Gerrei, Siurgus Donigala, Suelli, Villasalto, Sant’Andrea Frius, Selegas, Senorbì, Silius
Orario di apertura al pubblico:
Mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 Pomeriggio: lunedì dalle 15 alle 17

AGEVOLAZIONI LAVORATIVE

Permessi lavorativi

Si tratta della possibilità di assentarsi dal lavoro per 3 giorni al mese o per due ore nell’arco della giornata lavorativa, pur percependo la retribuzione dovuta.
A chi spettano:
– Al lavoratore disabile grave
– Al lavoratore che assiste un proprio figlio con disabilità 
– Al lavoratore che assiste un parente/affine entro il 3° grado con disabilità
Requisiti: 
In tutti e tre i casi il disabile deve essere in possesso di un certificato attestante la situazione di handicap in stato di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della Legge 104 del 1992.
Tali permessi spettano sia nel caso in cui il lavoratore sia un dipendente pubblico che nel caso in cui sia un dipendente privato e a prescindere dal fatto che si tratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato.

Nel caso in cui il figlio da assistere sia minore di tre anni, il genitore lavoratore ha diritto a fruire alternativamente del prolungamento dell’astensione lavorativa o di due ore di permesso retribuito giornaliero.

Nel caso in cui il figlio da assistere sia minore sopra i tre anni di età o maggiorenne convivente, il genitore può fruire di tre giorni di permesso al mese (anche in maniera continuativa). Nel caso in cui il figlio sia maggiorenne non convivente con il genitore, quest’ultimo può fruire dei permessi solo se fornisce un’assistenza continua ed esclusiva.

Il lavoratore che assistente un parente/affine entro il 3° grado con disabilità ha diritto a tre giorni di permesso retribuito al mese, a condizione che l’assistenza sia prestata in via esclusiva e continuativa.

Domanda
Per avere diritto ai permessi, il lavoratore deve presentare la richiesta presso l’ufficio dell’ente previdenziale di appartenenza, compilando un doppio modulo, una copia del quale deve essere restituita protocollata al lavoratore che dovrà, poi, consegnarla al datore di lavoro. Unitamente alla domanda dovrà essere presentato il certificato dello stato di handicap attestante la connotazione di gravità (del lavoratore disabile o del familiare assistito).

Congedo retribuito di due anni

È un periodo di due anni che certi lavoratori che assistono persone con disabilità grave possono chiedere per assentarsi dal lavoro pur continuando a percepire un’indennità.

A chi spetta
Tale congedo può essere richiesto: dal coniuge, dal genitore, dal fratello o dalla sorella, conviventi della persona con disabilità grave (art. 3, comma 3 Legge 104 del 1992)non ricoverata a tempo pieno in istituto.
In base alDecreto Legislativo 119/2011 l’ordine di priorità è: coniuge, genitori, figli, fratelli e sorelle.
Il primo beneficiario è, quindi, il coniuge convivente con la persona gravemente disabile.
In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi (anche se non conviventi con il figlio). Non viene previsto alcun limite di età di chi dovrebbe assistere il disabile.
In caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi.
Se anche i figli conviventi sono deceduti, mancanti o invalidi, il beneficio passa ad uno dei fratelli o delle sorelleconviventi.
Nella sostanza i congedi non possono essere concessi ai figli nel caso in cui il genitore con handicap grave sia sposato e la moglie dello stesso sia presente non invalida.

Requisiti:
– il disabile deve avere il riconoscimento di persona con handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992).
– il disabile non deve essere ricoverato a tempo pieno.

Durata
Il congedo non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell’arco della vita lavorativa.
Il congedo può essere fruito anche in maniera frazionata nel corso della propria vita. Tra un periodo e l’altro di fruizione è necessaria l’effettiva ripresa del lavoro.

Cumulabilità fra permessi e congedi
Il congedo, come pure i permessi retribuiti di cui articolo 33, comma 3 della Legge 104/1992 non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona.
È prevista un’eccezione nel caso di genitori: per l’assistenza allo stesso figlio con handicap, il diritto al congedo è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.

Retribuzione
Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto ad un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione percepita, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento. Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d’ufficio.
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro: il datore di lavoro anticipa l’indennità e poi la detrae dalla somma dei contributi previdenziali che normalmente versa all’istituto previdenziale (es. INPS).

La domanda
Per fruire del congedo retribuito (frazionato o completo) il lavoratore deve rivolgersi all’Ente Previdenziale di riferimento o all’Amministrazione di appartenenza e presentare una specifica domanda, allegando documentazione, dichiarazioni, indicazioni.
L’iter è diverso a seconda che si tratti di un dipendente pubblico, di un dipendente privato assicurato con INPS o di un dipendente assicurato con altri enti previdenziali.

Congedi parentali fino all’ottavo anno di vita

Per ogni minore con handicap grave, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, hanno anche diritto, entro il compimento dell’ottavo anno di vita del bambino, al prolungamento del congedo parentale, fruibile in misura continuativa o frazionata, per un periodo massimo di tre anni. La retribuzione è al 30% fino al terzo anno di vita del bambino. Successivamente si mantiene la medesima retribuzione solo se non si superano determinate soglie reddituali.

Il congedo parentale (che spetta ai soli genitori) può essere cumulato – in giorni diversi – con il congedo biennale retribuito.

Esonero dai turni notturni
Coloro che hanno a proprio carico una persona con disabilità hanno la facoltà di chiedere l’esonero dai turni notturni.

La pensione anticipata di vecchiaia
Per i lavoratori con invalidità non inferiore all’80%, è prevista la possibilità di anticipare l’età pensionabile (pensione di vecchiaia) a 55 anni per le donne e a 60 per gli uomini.
Esclusivamente per i lavoratori non vedenti è previsto il limite di età è di 50 anni per le donne e di 55 per gli uomini.

Contributi figurativi per il prepensionamento
I lavoratori sordomuti e agli invalidi per qualsiasi causa (ai quali sia stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74 per cento o assimilabile) hanno la possibilità di richiedere, per ogni anno di lavoro effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.
Pertanto, usufruendo di questa opportunità, il lavoratore invalido o sordomuto può raggiungere il diritto ad andare in pensione con cinque anni di anticipo.

Agevolazioni per sede lavorativa

La scelta della sede
Il lavoratore con disabilità grave o il lavoratore che assiste con continuità ed in via esclusiva un proprio figlio, parente o affine entro il 3° grado con disabilità grave ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio. Pertanto si configura un interesse legittimo ma non un diritto assoluto all’assegnazione presso una sede per il solo fatto che questa sia libera, ma occorrerebbe anche valutare il contrapposto interesse organizzativo del datore di lavoro.
Nel caso vengano assunti presso gli enti pubblici come vincitori di concorso o ad altro titolo, hanno diritto di scelta prioritaria tra le sedi disponibili.

Il rifiuto al trasferimento
Il genitore o il familiare lavoratore e il lavoratore disabile non possono essere trasferiti senza il loro consenso ad altra sede. Diversamente da quanto previsto per la scelta della sede, il rifiuto al trasferimento si configura come un vero e proprio diritto soggettivo.
Il genitore/parente/affine entro il 3° grado per poter usufruire di tale agevolazione, devono provare di assistere con continuità ed in via esclusiva il figlio/parente o affine in possesso di un certificato dello stato di handicap con connotazione di gravità.