Inclusione Scolastica

Inclusione Scolastica

 

Il diritto all’integrazione scolastica
Come avviare il sistema di inclusione scolastica
Insegnante di sostegno
Assistente specialistico scolastico
Assistente di base
Trasporto scolastico

Il diritto all’integrazione scolastica
Ai sensi dell’articolo 12 della Legge 104/92 tutti gli alunni in situazione di handicap (anche grave) hanno diritto a frequentare le classi comuni di ogni ordine e grado . Si tratta di un vero e proprio diritto soggettivo esigibile: la scuola non può rifiutare l’iscrizione e se lo fa commette un illecito penale. Qualora si verifichi un numero di iscrizioni superiore alla capacità ricettiva della scuola, deve essere data precedenza all’iscrizione degli alunni con handicap e per quelli in situazione di gravità. Il diritto all’integrazione scolastica è garantito anche per l’asilo nido e l’università.

Come attivare il sistema di inclusione scolastica
Prima di procedere all’iscrizione i genitori devono recarsi presso la propria Asl di residenza e richiedere:
” L’attestazione di alunno in situazione di gravità: è il certificato che reca l’indicazione della patologia da cui è affetto l’alunno con la specificazione dell’eventuale carattere di particolare gravità della stessa e le sue conseguenze funzionali. Tale attestazione di norma viene rilasciata dalla Commissione della ASL che accerta lo stato di handicap ai sensi della Legge 104/92 entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta della famiglia. 
” La diagnosi funzionale. È la descrizione analitica della compromissione funzionale dello stato psico-fisico dell’alunno che non si limita ad accertare il tipo e la gravità del deficit ma pone anche in evidenza le potenzialità dell’alunno. È redatta dall’Unità Multidisciplinare territoriale dell’ASL di competenza che è composta dal neuropsichiatra infantile, dal terapista della riabilitazione, dal medico specialista e operatori sociali in servizio presso l’Unità Sanitaria Locale. Tale documento costituisce il necessario presupposto per la stesura del Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) e in base a tale documento la scuola deve porre in essere tutte le iniziative volte a ottenere le risorse necessarie per l’inserimento dell’alunno disabile (richiesta dell’insegnante di sostegno, richiesta di eventuale trasporto, ecc.).
I genitori devono poi procedere, entro gennaio, all’iscrizione del proprio figlio presso l’Istituto scolastico prescelto, presentando alla scuola l’attestazione di alunno in situazione di handicap e la diagnosi funzionale e segnalando particolari necessità quali, ad esempio, trasporto, esigenze alimentari, terapie da seguire, assistenza per l’autonomia. Questa procedura si ripete al momento dell’iscrizione in ogni ordine di scuola.

Una volta effettuata l’iscrizione il Dirigente scolastico invita il Collegio dei docenti ad individuare la classe più idonea per l’integrazione dell’alunno disabile.

Il Gruppo di Lavoro Handicap (G.L.H.) è il gruppo di lavoro che prende in carico il singolo alunno con disabilità , predisponendo, già prima dell’inizio dell’anno scolastico, un’analisi della situazione di partenza e l’individuazione degli interventi didattici, educativi e di supporto che dovranno essere attuati nei confronti dello stesso. È composto dal Dirigente Scolastico, dagli insegnanti di sostegno già in servizio presso l’Istituto, dai rappresentanti dei genitori, dai rappresentanti degli alunni (nell’ipotesi di scuola superiore di II grado) e dai rappresentanti degli operatori socio-sanitari.

Il G.L.H. operativo si compone degli insegnanti del consiglio della classe in cui è inserito l’alunno con disabilità, dell’insegnante di sostegno (se già assegnato), dei genitori dell’alunno, dell’assistente specialistico per l’autonomia o comunicazione e degli operatori socio-sanitari del Distretto socio-sanitario territoriale e/o quelli che hanno già in carico l’alunno. A seguito dell’avvenuta iscrizione dell’alunno con disabilità il G.L.H. operativo provvede a redigere il Profilo Dinamico Funzionale (P.D.F.) e il Progetto Educativo Individuale (P.E.I.), oggi anche detto Progetto Educativo Personalizzato (P.E.P.).
Il Profilo Dinamico Funzionale è un documento conseguente alla diagnosi funzionale e preliminare alla formulazione del P.E.I. con il quale viene definita la situazione di partenza e le tappe di sviluppo conseguite o da conseguire dell’alunno con disabilità; mette in evidenza difficoltà e potenzialità dell’alunno.
Il Piano Educativo Individualizzato/Personalizzato consiste in un vero e proprio progetto di vita scolastica in cui vengono definiti gli interventi finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione, all’istruzione e all’integrazione scolastica. Nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettiva, di autonomia), gli obiettivi, le strategie operative, el attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti.
Il Dirigente Scolastico ha il compito di: avanzare la richiesta per l’insegnate di sostegno, contattare gli enti locali per l’assegnazione di eventuali assistenti all’autonomia o alla comunicazione e l’attivazione di un adeguato trasporto scolastico, individuare tra i collaboratori scolastici anche l’assistente di base.

Insegnante di sostegno 
È un docente, fornito di formazione specifica, assegnato alla classe in cui è presente l’alunno con disabilità. Non deve essere considerato l’unico docente cui è affidata l’integrazione.
Viene assegnato dal Dirigente dell’istituto alla classe che accoglie l’alunno disabile.
Il Dirigente scolastico inoltra al Centro Servizi Amministrativi (ex Provveditorato agli Studi) competente tutta la documentazione raccolta al momento dell’iscrizione (certificato che attesta la condizione di disabilità e che va richiesto alla ASL di residenza ed è rilasciato dal servizio di Neuropsichiatria infantile del territorio di residenza) e chiede le ore di sostegno necessarie (risultanti dalla diagnosi funzionale e dal progetto formulato dal Consiglio di classe); l’art. 40 della L. 449/1997 ha previsto un posto nell’organico degli insegnanti di sostegno ogni 138 alunni frequentanti nelle scuole pubbliche della Provincia (ci possono essere deroghe per casi di particolare gravità individuale).
Nel caso in cui non fosse assegnato il sostegno oppure fosse assegnato un numero di ore ritenuto non congruo, la famiglia potrebbe presentare un ricorso ai sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, innanzi al Tribunale ordinario ed avverso l’Istituto Scolastico, il Centro Servizi Amministrativi e il Ministero della Pubblica Istruzione.

Assistente specialistico scolastico
Si tratta di un servizio erogato dal Comune di residenza in caso di difficoltà legate all’autonomia e alla comunicazione (l’insegnante di sostegno svolge un livello di assistenza propriamente didattica). Si tratta di una figura professionale, in possesso di specifici titoli di studio, che svolge assistenza specialistica nei casi di particolare deficit.
Compiti: es. prendere appunti per disabili sensoriali, paraplegici, tetraplegici o afasici, sostenere disabili intellettivi nell’utilizzo del computer, possono svolgere un’attività di educazione alle autonomie di base, agevolando le relazioni all’interno della classe nell’ambito un più ampio progetto educativo che coinvolge insegnante di sostegno, insegnante di sostegno, insegnanti curriculari e, appunto, assistente specialistico.

Assistente di base
È un collaboratore scolastico (bidello) che ha il compito di accompagnare l’alunno in situazione di handicap dall’esterno all’interno della scuola e negli spostamenti nei suoi locali, di accompagnarlo ai servizi igienici, di aiutarlo nella cura dell’igiene personale. È designato dal Dirigente Scolastico tra il personale A.T.A.

Trasporto scolastico
Il trasporto dell’alunno con disabilità dalla propria abitazione alla scuola e viceversa, è un diritto di ogni alunno con disabilità e deve essere garantito dall’ente locale ed effettuato con un mezzo idoneo assicurando anche la figura di un accompagnatore (oltre che quella di un autista). Tale servizio è totalmente gratuito.

Gite scolastiche
L’alunno disabile ha diritto a partecipare alle gite scolastiche e pertanto la scuola è tenuta a predisporre tutte le misure di sostegno e gli strumenti necessari, incluso la designazione di un accompagnatore.