Con il Messaggio numero 4143 del 22 Novembre 2023, l’INPS ha introdotto delle importanti novità relativamente ai permessi e congedi per l’assistenza alla stessa persona con disabilità da parte di più lavoratori richiedenti.
In particolare, l’INPS ha reso noto che è ora possibile autorizzare più lavoratori alla fruizione sia di periodi di congedo straordinario, di cui all’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n°151/2001, sia dei permessi, di cui all’articolo 33 della Legge n° 104/1992, purché alternativamente e non negli stessi giorni.
Con l’abolizione del referente unico è pertanto riconosciuto, anche agli altri legittimati dalla normativa diversi dai genitori, il diritto di alternarsi nell’assistenza della persona con disabilità.
Rimane preclusa, invece, la possibilità di autorizzare alla fruizione del congedo straordinario più di un lavoratore per l’assistenza alla stessa persona (diritto invece riconosciuto ai genitori, che ne possono fruire alternativamente).
Si ribadisce che i suddetti benefici non posso essere fruiti nelle medesime giornate, trattandosi di istituti rispondenti alle medesime finalità di assistenza al disabile in situazione di gravità, e devono, quindi, intendersi alternativi.