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INVALIDITÁ CIVILE
Definizione
È il certificato che attesta la difficoltà a svolgere alcune funzioni tipiche della vita quotidiana o di relazione a causa di una menomazione o di un deficit fisico, psichico o intellettivo, della vista o dell’udito.
- Per le persone maggiorenni (18 – 65 anni) con il certificato d’invalidità si attesta la perdita delle generiche capacità lavorative
- Per i minori, non aventi di per sé capacità lavorativa, la valutazione d’invalidità civile tiene conto delle limitazioni funzionali che essi hanno rispetto ai pari di età.
- Ai soli fini dell’assistenza socio-sanitaria e della concessione dell’indennità di accompagnamento, si considerano invalidi civili i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Le nuove regole, iter procedurale
Dal 1° gennaio 2010 è l’Inps e non più l’Asl di riferimento a prendere in carico le domande volte a ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile, complete della certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti, devono essere inoltrate all’Inps esclusivamente per via telematica.
Primo passo: la certificazione medica
Il cittadino deve innanzitutto rivolgersi al medico curante o allo specialista di fiducia (medico certificatore) che deve compilare la certificazione per la domanda di invalidità civile.
La certificazione medica deve essere compilata on line, su uno speciale modulo accessibile attraverso il sito internet dell’Istituto .
Il medico certificatore effettuerà quindi la trasmissione del certificato all’Inps, sempre per via telematica.
Poiché la compilazione e la trasmissione on line dei certificati è consentita solo ai medici abilitati, ogni medico certificatore deve preliminarmente dotarsi di un Pin da richiedere direttamente alla sede Inps più vicina. Ogni medico, purchè iscritto all’ordine dei medici, può richiedere questa abilitazione e quindi può compilare il certificato richiesto .
L’elenco aggiornato dei medici abilitati (in possesso del PIN)alla compilazione delle certificazioni telematiche si può comunque richiedere agli sportelli dell’Inps e stampare dalla sezione “Invalidità civile ” del sito dell’Inps ().
Una volta compilato e trasmesso per via telematica , il certificato deve essere stampato e fornito anche al cittadino, completo della firma del medico curante e della ricevuta dell’avvenuta trasmissione, che riporta un numero identificativo.
Il certificato è valido per un periodo massimo di 30 giorni, entro il quale deve essere presentata la domanda. Trascorso questo periodo il certificato scade e sarà necessario richiederlo nuovamente . La stampa del certificato dovrà essere esibita all’atto della visita.
Nel caso in cui il cittadino non possa recarsi a visita medica , ma debba essere visitato a domicilio, deve dotarsi di una apposita e ulteriore certificazione di “in trasportabilità” .
Secondo passo: la presentazione della domanda all’Inps
Una volta in possesso della copia del certificato e della ricevuta di avvenuta trasmissione all’Inps contenente il numero identificativo, il cittadino può presentare la domanda di accertamento all’Inps .
Può farlo personalmente oppure attraverso gli enti di patronato o le associazioni di invalidi munito di numero identificativo.
Anche la trasmissione della domanda deve essere fatta on line attraverso il sito dell’INPS (www.inps.it), indicando il numero del certificato già trasmesso dal medico e indicato sulla ricevuta di trasmissione .
Il richiedente, se intende curare personalmente la trasmissione della domanda, deve dotarsi di un Pin per accedere ai servizi informatici, collegandosi con il sito dell’Inps, sezione “Servizi on line”, oppure rivolgendosi allo sportello più vicino dell’Inps .
Enti di Patronato e Associazioni di categoria hanno già una loro abilitazione e autorizzazione alla trasmissione delle domande.
La procedura consente l’invio della domanda solo se completa in tutte le sue parti.
Al termine della trasmissione della domanda il sistema Inps genera una ricevuta nella quale viene indicata la data, il luogo e l’ora della visita presso la ASL .
Dopo aver presentato la domanda l’Inps trasmette telematicamente la domanda alla ASL.
La visita medica collegiale
Ogni richiesta pervenuta all’archivio informatico dell’Inps dà origine ad un fascicolo elettronico, uno per ciascun invalido civile.
La visita sarà effettuata dalla commissione Asl competente in base al comune di residenza dell’interessato, integrata da un medico dell’INPS.
L’esito dell’accertamento medico-legale della commissione è comunque sottoposto al parere definitivo dell’Inps che notifica la decisione attraverso l’invio del relativo verbale all’interessato.
In caso di accoglimento con diritto a una prestazione economica l’interessato viene invitato dall’inps a completare la domanda con i dati necessari per l’accertamento dei requisiti reddituali e personali.
L’interessato deve presentarsi alla visita munito di copia della ricevuta del certificato medico e della domanda e di tutta la documentazione sanitaria in suo possesso.
E’ bene ricordare che l’accertamento dell’handicap può essere richiesto anche contemporaneamente alla domanda di accertamento dell’invalidità: non è, cioè, necessario presentare due domande distinte.
Visita domiciliare
Nel caso in cui il trasporto della persona comporta un grave rischio per la sua salute e incolumità, è possibile richiedere la visita domiciliare. Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo. Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
L’invio del verbale
Il verbale definitivo viene inviato al Cittadino dall’INPS in due versioni: una contenente tutti i dati sensibili e una contenente solo il giudizio finale per gli usi amministrativi. Se il giudizio finale prevede l’erogazione di provvidenze economiche, il Cittadino viene invitato ad inserire online i dati richiesti (ad esempio reddito personale, eventuale ricovero a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie). E anche per queste procedure è bene farsi assistere da un patronato sindacale, un’associazione o un soggetto abilitato.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Dal 1° gennaio 2012 cambiano le regole per presentare i ricorsi.
L’articolo 38 della Legge 111/2011 ha modificato il Codice di Procedura Civile, introducendo l’articolo 445 bis che prevede l’accertamento tecnico preventivo per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. con l’introduzione di tale articolo è pertanto cambiata la procedura per la presentazione dei ricorsi da parte di chi intenda opporsi ad una decisione dell’Inps.
Di seguito, in sintesi, il nuovo iter in vigore dal 1° gennaio 2012.
- Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
- Per presentare ricorso si deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale della Provincia di residenza, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
- L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda.
- Il Giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, nomina un consulente tecnico (un medico) conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il consulente provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche l’INPS;
- Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS (nel termine stabilito dal giudice con ordinanza) e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il giudice.
- Il giudice, terminate le operazioni peritali, chiede formalmente all’INPS e al cittadino se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Se non ci sono contestazioni, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
- Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
- Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.
L’aggravamento
Chi ha ottenuto il riconoscimento dell’invalidità civile può presentare richiesta di aggravamento seguendo il medesimo iter fin qui illustrato.
Qualora sia stato prodotto ricorso gerarchico avverso il giudizio della commissione preposta all’accertamento della invalidità e delle condizioni visive, le domande di aggravamento sono prese in esame soltanto dopo la definizione del ricorso stesso. Non è possibile quindi presentare richiesta di aggravamento se già si è avviato un procedimento di ricorso.
L’iter procedurale in breve
L’invalidità civile per minori
Per i minori, il grado di invalidità non viene determinato in percentuale – come è previsto per gli adulti – bensì utilizzando due distinte formule, che si caratterizzano in tutti i verbali per l’utilizzo delle parole qui evidenziate in neretto:
– “minore con necessità di assistenza continua e non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita“;
-“minore ipoacusico e/o con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età“.
N.B. esclusivamente per i minori di età superiore ai quindici anni viene indicata anche la percentuale di invalidità civile, ai soli fini dell’iscrizione alle liste di collocamento ai sensi della Legge 68/99.
Il riconoscimento dell’invalidità dei minori comporta il diritto a importanti provvidenze economiche.
Se viene verbalizzata la “necessità di assistenza continua” con incapacità di “compiere gli atti quotidiani della vita”, al minore spetta l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili.
Se invece viene verbalizzata la “difficoltà persistente a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età”, spetta l’indennità mensile di frequenza, la quale viene erogata a condizione che il minore:
– frequenti un centro di riabilitazione, un centro di formazione professionale, un centro occupazionale o scuole di ogni grado e ordine (compreso l’asilo nido);
– non abbia un reddito personale superiore a Euro 4.408,95.
Esempio: se un bambino frequenta la scuola dell’infanzia dal 10 settembre al 30 giugno dell’anno successivo, ha diritto all’indennità di frequenza per tutti i mesi di frequenza scolastica. Se il bambino, nel mese di luglio, frequenta un centro di riabilitazione pubblico, anche in tal caso ha diritto all’indennità di frequenza. Se per l’intero mese di agosto il bambino è in vacanza con i genitori, non avrà diritto all’indennità di frequenza.
Per quanto riguarda la possibilità di cumulare diverse indennità:
– l’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili e con l’indennità di comunicazione per i sordomuti;
– l’indennità di frequenza non è cumulabile con l’indennità di accompagnamento per i ciechi civili nè con l’indennità di comunicazione per i sordomuti;
– qualora il minore sia affetto da più patologie ciascuna idonea a giustificare la concessione dell’indennità di accompagnamento per gli invalidi civili, l’indennità in questione verrà erogata una sola volta (non c’è cumulo tra patologie della stessa specie);
– in nessun caso spetta ai minori l'”assegno mensile di assistenza per gli invalidi civili” (pensione d’invalidità) che è riservato ai maggiorenni che non abbiano un reddito personale superiore a Euro 4.408,95 e con invalidità riconosciuta tra il 74% e il 99%.
L’invalidità civile per gli stranieri
Gli stranieri, maggiorenni o minorenni, regolarmente residenti in Italia possono presentare domanda di accertamento di invalidità civile, cecità o sordomutismo.
Requisiti:
- Avere regolare permesso di soggiorno
- Avere qualsiasi menomazione: perdita o anomalia di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico o psicologico
N.B. gli stranieri titolari di solo permesso di soggiorno non hanno diritto alle provvidenze economiche.
Solo gli stranieri titolari di carta di soggiorno hanno diritto anche alle provvidenze economiche
Alla domanda occorre allegare:
- Fotocopia del permesso di soggiorno o carta di soggiorno
- Certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti. Tale certificazione deve essere fatta dal medico curante.
Le provvidenze economiche
L’indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totali che per affezioni fisiche o psichiche si trovino nell’impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore.
Requisiti:
Riconoscimento di invalidità totale o permanente del 100% accompagnato da:
- Impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore
- Impossibilità a compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di assistenza continua
- Cittadinanza italiana e residenza sul territorio nazionale
L’indennità di accompagnamento viene erogata indipendentemente dall’età e dal reddito.
Per i soggetti ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell’attività lavorativa, il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento è subordinato alla condizione che essi si trovino nell’impossibilità di deambulazione autonoma e nella mancanza assoluta di autosufficienza (difficoltà persistente a svolgere gli atti quotidiani della vita e alla necessità di assistenza continua).
La domanda per il riconoscimento dell’indennità va presentata all’inps esclusivamente per via telematica.
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi ricoverati gratuitamente in istituto e /o che percepiscano un’analoga indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.
L’indennità di accompagnamento è compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa.
Indennità di accompagnamento per minori
I requisiti per il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento a favore dei minori sono gli stessi dei soggetti maggiori di 18 anni.
La pensione di inabilità
La pensione di inabilità spetta ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni nei confronti dei quali si stata accertata una inabilità lavorativa totale(100%) e permanente e che si trovino, inoltre, in stato di bisogno economico. Per questa seconda condizione vengono annualmente fissati dei limiti di reddito personale che non devono essere superati dal titolare della pensione di inabilità.
Condizioni:
- Riconoscimento di una invalidità totale o permanente del 100%
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 15.305,79
Importo 2011: Euro 260,27 per 13 mensilità.
La pensione di invalidità è compatibile con l’indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non i grado di compiere gli atti quotidiani della vita.
E’ incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.
La pensione di inabilità spetta in misura intera anche se l’invalido è ricoverato in istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
L’assegno mensile di assistenza
L’assegno mensile di assistenza è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei mutilati e invalidi civili di età compresa tra i diciotto e i sessantacinque anni nei cui confronti sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale.
Condizioni:
- riconoscimento di un’invalidità dal 74% al 99%;
- età compresa fra i 18 e i 65 anni di età;
- essere cittadino italiano o UE residente in Italia, o essere cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- disporre di un reddito annuo personale non superiore a Euro 4.470,70;
- non svolgere alcuna attività lavorativa
L’iscrizione alle liste di collocamento è possibile anche se l’attività lavorativa è minima e non comporta il superamento di un reddito personale annuo pari a 7500 euro, per lavoro dipendente, o 4500 euro per lavoro autonomo (salvo maggiorazioni regionali). Tuttavia, nel caso di superamento del limite di reddito previsto per l’assegno, pur in presenza di iscrizione alle liste di collocamento, non si ha diritto all’assegno.
L’assegno viene concesso, in assenza di iscrizione alle liste di collocamento, nel caso l’interessato sia stato dichiarato non collocabile al lavoro, oppure dimostri la frequenza scolastica.
Importo 2011: Euro 260,27 per 13 mensilità.
La domanda deve essere inoltrata all’Inps esclusivamente per via telematica.
L’assegno è incompatibile con l’erogazione di altre pensioni di invalidità erogate da altri organismi (es.: INPS, INPDAP ecc.). E’ inoltre incompatibile con pensioni di invalidità di guerra, lavoro e servizio.
Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione viene trasformata in assegno sociale.
Entro il 31 marzo di ogni anno i titolari di assegno mensile di assistenza devono inviare all’INPS una dichiarazione di responsabilità relativa alla sussistenza dei requisiti di legge.
L’indennità mensile di frequenza
È una prestazione a sostegno dell’inserimento scolastico e sociale prevista per i ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.
Requisiti:
- Età inferiore ai 18 anni
- Requisito fondamentale è la frequenza continua o periodica di centri ambulatoriali, di scuole pubbliche o private di ogni ordine e grado a partire dagli asili nido
- Riconoscimento di “minore con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della minore età” (L. 289/90) o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”
- Validità per il solo periodo di frequenza
- Reddito non superiore ad euro 4470,70
- Cittadinanza e residenza sul territorio nazionale
Incompatibilità:
- Indennità di accompagnamento in favore di invalidi civili e ciechi assoluti
- Indennità prevista per i ciechi parziali
- Indennità di comunicazione prevista per i sordi civili.
È ammessa la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Importo 2011: Euro 260,27 mensili
L’indennità di frequenza viene erogata per tutta la durata della frequenza ai corsi, alla scuola (anche asilo nido) o a cicli riabilitativi.
Qualora dagli accertamenti esperiti risulta che detta condizione non è soddisfatta, il beneficio può in ogni momento essere revocato.
L’indennità mensile di frequenza è incompatibile con qualsiasi forma di ricovero.
Annualmente (31 marzo) va presentata la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza di ricovero.
Schema provvidenze economiche
Importi 2011
Tipo di provvidenza
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Importo
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Limite di reddito
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2011
|
2012
|
2011
|
2012
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Pensione ciechi civili assoluti |
282,02 |
289,36 |
15.305,79 |
15.627,22 |
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati) |
260,78 |
267,57 |
15.305,79 |
15.627,22 |
Pensione ciechi civili parziali |
260,78 |
267,57 |
15.305,79 |
15.627,22 |
Pensione invalidi civili totali |
260,78 |
267,57 |
15.305,79 |
15.627,22 |
Pensione sordi |
260,78 |
267,57 |
15.305,79 |
15.627,22 |
Assegno mensile invalidi civili parziali |
260,78 |
267,57 |
4.479,54 |
4.596,02 |
Indennità mensile frequenza minori |
260,78 |
267,57 |
4.479,54 |
4.596,02 |
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti |
807,35 |
827,05 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità accompagnamento invalidi civili totali |
487,39 |
492,97 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità comunicazione sordi |
243,10 |
245,63 |
Nessuno |
Nessuno |
Indennità speciale ciechi ventesimisti |
189,63 |
193,26 |
Nessuno |
Nessuno |
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major |
468,35 |
480,53 |
Nessuno |
Nessuno |
Come leggere i verbali di invalidità civile
A chi richiede l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo o dell’handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che definisce lo status dell’interessato e il grado di invalidità. Il verbale non è sempre di immediata ed agevole lettura. Non sempre si conoscono i benefici e le eventuali provvidenze economiche che da quel verbale derivano.
Le definizioni per le minorazioni civili presenti nei verbali solitamente sono:
- non invalido – assenza di patologia o con una riduzione delle capacità inferiore ad 1/3.
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ad 1/3 (art. 2, L. 118/1971).
- invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 (artt. 2 e 13, L. 118/1971).
- invalido con riduzione permanente con invalidità pari o superiore al 74% (artt. 2 e 13, L. 118/1971).
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa (artt. 2 e 12, L. 118/1971): 100%.
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).
- invalido con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
- minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età o con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore nelle frequenze 500, 1000, 2000 hertz (L. 289/1990).
- cieco con residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (L. 382/1970 e 508/1988).
- cieco assoluto (L. 382/1970 e L. 508/1988).
- sordomuto (L. 381/1970 e L. 508/1988).
- ultra65enne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie della sua età (art. 9 D.Lgs. 509/1988).
- ultra65enne con impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore (L. 18/1980 e L. 508/1988).
- ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988).
LEGGE 104/92
Definizione
L’handicap è la situazione di svantaggio sociale o di emarginazione in cui viene a trovarsi chi, affetto da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, ha difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa (Art. 3 comma 1, L. 104/92).
Lo stato di handicap attiene alle ripercussioni sociali e di relazione che una determinata patologia ha per la persona nel vivere i contesti che quotidianamente frequenta.
L’handicap viene considerato grave quando la persona necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
Una persona può ottenere sia la certificazione di invalidità civile, cecità o sordomutismo che quella di handicap.
Anche le persone con invalidità diverse (di guerra, per servizio, di lavoro) possono richiedere la certificazione di handicap.
Come richiedere il riconoscimento
La richiesta di riconoscimento di handicap va inoltrata telematicamente dall’interessato o da chi lo rappresenta legalmente (genitore, tutore, curatore), all’INPS territorialmente competente.
Il certificato del medico curante
Per prima cosa bisogna rivolgersi al medico curante (medico certificatore) per il rilascio del certificato introduttivo.
Il certificato deve essere redatto in via telematica dai medici in possesso di apposito PIN (codice informatico) attribuito dall’INPS. I medici certificatori, per eseguire questa operazione, devono essere “accreditati” presso il sistema richiedendo un PIN che li identificherà in ogni successiva certificazione. Una volta compilato il certificato, il sistema informatizzato genera un codice univoco che il medico consegna all’interessato. Il medico deve anche stampare, firmare e consegnare il certificato introduttivo firmato in originale, che il Cittadino deve poi esibire al momento della visita.
Il certificato ha validità 30 giorni: se non si presenta in tempo la domanda, il certificato scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.
La presentazione della domanda all’INPS
La domanda di accertamento può essere presentata solo per via telematica. Il Cittadino può farlo autonomamente, dopo aver acquisito il PIN (un codice numerico personalizzato), oppure attraverso gli enti abilitati: associazioni di categoria, patronati sindacali, CAAF, altre organizzazioni.
Il PIN va richiesto all’INPS tramite il sito internet, oppure per telefono, oppure di persona; le modalità sono descritte nell’ (servizi on line).
Il cittadino munito di PIN e di numero telematico del certificato medico (attenzione alla validità di trenta giorni!!!) può presentare la domanda telematica tramite il sito dell’INPS che genera automaticamente una ricevuta stampabile (suggeriamo di stamparla e conservarla attentamente). Nella domanda sono da indicare i dati personali e anagrafici, il tipo di riconoscimento richiesto (handicap, invalidità, disabilità), le informazioni relative alla residenza e all’eventuale stato di ricovero.
La ricevuta e la convocazione a visita
Entro 30 giorni dalla domanda (15 giorni per i pazienti oncologici o con le patologie di cui al D.M. 2 agosto 2007) è prevista la convocazione a visita di accertamento, che avviene presso la Commissione Invalidi Civili della ASL competente per territorio, o al domicilio dei pazienti di cui sia certificata l’impossibilità di trasporto.
La Commissione è composta da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della Usl territorialmente competente.
Dal 1 gennaio 2010, la Commissione è integrata da un medico INPS quale componente effettivo.
Visita domiciliare
Nel caso in cui la persona sia intrasportabile (il trasporto comporta un grave rischio per l’incolumità e la salute della persona) è possibile richiedere la visita domiciliare.
Anche in questo caso la procedura è informatizzata e spetta al medico abilitato a rilasciare il certificato introduttivo.
Il certificato medico di richiesta visita domiciliare va inoltrato almeno 5 giorni prima della data già fissata per la visita ambulatoriale.
È poi il Presidente della Commissione dell’Azienda USL a valutare il merito della certificazione e dispone o meno la visita domiciliare.
In caso di accoglimento, il Cittadino viene informato della data e dell’ora stabilita per la visita domiciliare, altrimenti viene indicata una nuova data di invito a visita ambulatoriale.
La visita
La visita avviene presso la Commissione della Azienda USL competente La Commissione accede al fascicolo elettronico contenente la domanda e il certificato medico. La persona può farsi assistere – a sue spese da un medico propria fiducia.
L’invio del verbale
L’esito della visita di accertamento viene fatto constare in un verbale di accertamento, che il cittadino riceve al proprio domicilio, in due versioni: una contenente i cosiddetti “dati sensibili” (diagnosi), e una contenente le sole informazioni medico-legali necessarie per le ulteriori pratiche amministrative.
Il verbale di accertamento riferibile ai bambini riporta l’attribuzione dell’handicap, utilizzando le diciture “persona con handicap (art. 3, comma 1, legge 104/92)” oppure “persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge 104/92)”.
Il ricorso
Nel caso la Commissione medica entro tre mesi dalla presentazione della domanda non fissi la visita di accertamento, l’interessato può presentare una diffida all’Assessorato regionale competente che provvede a fissare la visita entro il termine massimo di 270 giorni dalla data di presentazione della domanda; se questo non accade (silenzio rigetto) si può ricorre al giudice ordinario.
Avverso i verbali emessi dalle Commissioni mediche (Usl o periferiche) è possibile presentare ricorso.
Dal 1° gennaio 2012 cambiano le regole per presentare i ricorsi.
L’articolo 38 della Legge 111/2011 ha modificato il Codice di Procedura Civile, introducendo l’articolo 445 bis che prevede l’accertamento tecnico preventivo per le controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità. con l’introduzione di tale articolo è pertanto cambiata la procedura per la presentazione dei ricorsi da parte di chi intenda opporsi ad una decisione dell’Inps.
Di seguito, in sintesi, il nuovo iter in vigore dal 1° gennaio 2012.
- Si riceve un verbale di invalidità o di handicap o di disabilità che si intende contestare
- Per presentare ricorso si deve depositare, presso la Cancelleria del Tribunale della Provincia di residenza, un’istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie (si anticipano le spese della perizia).
- L’espletamento dell’accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda.
- Il Giudice, a seguito della presentazione dell’istanza di accertamento tecnico obbligatorio preventivo, nomina un consulente tecnico (un medico) conferendogli l’incarico di espletare la visita medica. Il consulente provvede a stendere una relazione (perizia); alla sua attività di perizia è presente anche l’INPS;
- Il consulente invia la bozza al cittadino e all’INPS (nel termine stabilito dal giudice con ordinanza) e attende le osservazioni; quindi deposita la relazione definitiva presso il giudice.
- Il giudice, terminate le operazioni peritali, chiede formalmente all’INPS e al cittadino se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio. Se non ci sono contestazioni, il giudice omologa la relazione del consulente con decreto che diventa inappellabile.
- Se l’INPS o il cittadino intendono contestare la relazione del perito devono depositare, presso la Cancelleria del Tribunale, entro il termine perentorio di 30 giorni, il ricorso introduttivo del giudizio di merito, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
- Si procede (con le relative udienze) nel processo vero e proprio fino all’emissione della sentenza definitiva. La sentenza è inappellabile.
L’iter procedurale in breve
Legge 104/92 per stranieri
Gli stranieri possono presentare richiesta di riconoscimento dello stato di handicap (L. 104/92)
Requisiti:
- Essere in possesso di regolare permesso di soggiorno
Se viene accertata la condizione di handicap grave lo straniero può usufruire di:
- Detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi)
- Permessi lavorativi retribuiti – tre giorni al mese – per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la domanda va presentata al datore di lavoro); qualora lo preferisca, in alternativa l’interessato con handicap grave può usufruire di due ore di riduzione dell’orario giornaliero di lavoro
- Aspettativa retribuita per uno dei genitori del disabile: due anni nel corso della vita lavorativa del genitore per l’assistenza di figli anche adottivi, possibile dopo cinque anni dal riconoscimento dell’handicap (la domanda va presentata al datore di lavoro)
- Sostengo all’inserimento scolastico
- Contributi per l’abbattimento di barriere architettoniche (la domanda va presentata la Comune di residenza)
- Contributi per l’acquisto o l’adattamento di autoveicoli privati
- Esenzione dal pagamento del bollo auto
Come leggere i verbali di handicap
A chi richiede l’accertamento dell’handicap, viene rilasciato, dopo una visita specifica, un verbale che non è sempre di immediata ed agevole lettura.
Nel verbale di handicap (Legge 104/1992) le definizioni solitamente riportate sono:
- Persona non handicappata
- Persona con handicap (art. 3, comma 1, L. 104/1992)
- Persona con handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/1992)
- Persona con handicap superiore ai 2/3 (art. 21, L. 104/1992)
I diritti dei soggetti in condizione di handicap
Al riconoscimento dello stato di handicap conseguono importanti diritti.
- diritto all’educazione e all’istruzione: accesso garantito agli asili nido, alla scuola materna e a ogni altra istituzione scolastica e universitaria (art. 12); diritto al sostegno didattico e all’assistenza per l’autonomia e la comunicazione – c.d. “A.E.C.” (art. 13);
- interventi per la mobilità e i trasporti (artt. 26 e 27);
- facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate e “contrassegno arancione” (art. 28);
- agevolazioni sul lavoro per i genitori (art. 33):
- possibilità di chiedere ai datori di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino;
- successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità, nonché colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile coperti da contribuzione figurativa, fruibili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno;
- diritto per il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, senza poter essere trasferito, a meno che non acconsenta, ad altra sede.
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