Tutela giuridica

Tutela giuridica

INTERDIZIONE 
INABILITAZIONE 
Procedimento
Costi
Differenze

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno?
Soggetti legittimati a proporre ricorso
Procedimento
A chi fare opposizione al ricorso
La scelta
Cosa contiene il decreto di nomina
Funzioni, doveri e poteri dell’amministratore di sostegno
Durata dell’incarico
Gli effetti
Costi
Incompatibilità

INTERDIZIONE (art. 414 c.c. modificato dalla Legge 6/2004)
Con l’interdizione la persona perde la capacità di agire: non solo non può più compiere atti giuridici che attengono esclusivamente alla sfera economica, ma perde anche il possesso dei cosiddetti personalissimi (sposarsi, riconoscere un figlio naturale, fare testamento, ecc.). 
Può essere interdetto:
– Il maggiore di età che si trova in condizione di abituale infermità di mente tali da renderlo incapace di provvedere ai propri interessi.
– Il minore emancipato
Tali soggetti sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro protezione.
Le persone interdette vengono rappresentate da un tutore affiancato dal protutore.
Il tutore ha la cura della persona, la rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni. Il tutore quindi sostituisce la persona interdetta nel compimento di tutti gli atti civili, ma non può rappresentarla nel compimento degli atti personalissimi che sono, pertanto, alla stessa preclusi.
Le norme relative agli obblighi e ai doveri del tutore gravitano prevalentemente intorno agli aspetti patrimoniali.
Ogni anno il tutore deve presentare al giudice tutelare il rendiconto relativo all’amministrazione del patrimonio tutelato (art. 380 c.c.).
Effetti: la persona interdetta è ritenuta incapace di intendere e di volere . L’incapacità legale è totale ed assoluta e l’interdetto perde la capacità di agire.
L’interdizione si differenzia dall’inabilitazione che, invece, si applica al maggiore di età o al minore emancipato che sia in una condizione di infermità di mente non così grave da dar luogo all’interdizione. Si differenzia anche dall’amministratore di sostegno che si applica anche a chi non riesce a provvedere ai propri interessi in virtù solo di una condizione di infermità fisica e/o temporanea.

INABILITAZIONE (art. 415 c.c. modificato dalla Legge 6/2004)
Si tratta di un istituto attraverso il quale si dichiara l’incapacità di una persona a comprendere il valore ed il significato solo degli atti giuridici eccedenti l’ordinaria amministrazione (ossia quegli atti che sono ulteriori rispetto, per esempio alla semplice riscossione della pensione di invalidità o di canoni di locazione per un proprio appartamento o che incidono in maniera determinante sul patrimonio come, per esempio, l’acquisto di un immobile).
Può essere inabilitato:
– Il maggiore di età che si trova in una abituale condizione di infermità di mente non così grave da far luogo all’interdizione
– Coloro che per prodigalità o per abuso abituale di bevande alcoliche o di stupefacenti, espongono sé e la loro famiglia a gravi pregiudizi economici
– Il sordomuto e il cieco dalla nascita o dalla prima infanzia, se non hanno ricevuto un’educazione sufficiente, salva l’applicazione dell’articolo 414 c.c. quando risulta che esse sono del tutto incapaci di provvedere ai propri interessi.
Le persone inabilitate vengono assistite (non rappresentate) da un curatore.
Il curatore provvede a regolamentare solo le modalità di intervento per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione.
La persona inabilitata mantiene la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Per gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.
Il curatore non ha alcun dovere di “rendiconto” e non sono previsti meccanismi di controllo del suo operato.
Effetti: l’incapacità legale è relativa. Il curatore svolge un controllo su tutti gli atti di straordinaria amministrazione, i quali per essere validi debbono essere compiuti con il suo consenso e necessitano di una autorizzazione. Nessun controllo viene esercitato dal curatore sugli atti di ordinaria amministrazione, che l’inabilitato può quindi compiere da solo.
L’inabilitazione si differenzia dall’interdizione in quanto è rivolta ad una più vasta gamma di soggetti, non solo persone con infermità mentale, per i quali comunque viene mantenuta la capacità di compiere almeno gli atti di ordinaria amministrazione (es. acquistare vestiti). Si differenzia dall’amministrazione di sostegno perché quest’ultima può essere istituita anche per una condizione d’impossibilità a provvedere ai propri interessi temporanea, ovvero dovuta ad una sola disabilità fisica che non infici la consapevolezza dell’atto da porre in essere ma la sua concreta realizzazione (come nel caso, ad esempio, di una persona allettata).

Procedimento 
La richiesta per interdizione e inabilitazione deve essere presentata al giudice tutelare, presso il tribunale ordinario. 
Non si può pronunciare l’interdizione o l’inabilitazione senza che si sia proceduto all’esame dell’interdicendo o dell’inabilitando.
Il giudice può anche farsi assistere da un consulente tecnico (avvocato).
Il giudice tutelare nomina tutore la persona designata dai familiari o in alternativa può riservare la facoltà di affidare la nomina ad una terza persona (es. servizi sociali).

Costi
L’ufficio per l’istanza di interdizione o inabilitazione è gratuito. Anche se la pratica deve essere seguita da un avvocato.

Differenze
– gli interdetti, non avendo capacità di agire, non possono compiere atti di disposizione patrimoniale e sono legalmente rappresentati da un tutore 
– gli inabilitati hanno una capacità limitata agli atti di ordinaria amministrazione e possono compiere quelli di straordinaria amministrazione con l’assistenza del curatore
La Legge n. 6 del 2004 ha reso più “elastici” gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione consentendo, in taluni casi, all’interdetto di compiere atti di ordinaria amministrazione in via autonoma e all’inabilitato di compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’assistenza del curatore. L’applicazione della misura giuridica dell’interdizione e dell’inabilitazione è limitata ai soli casi in cui l’amministrazione di sostegno non risulti uno strumento di tutela in grado di proteggere e promuovere la persona in quanto tale. L’istituto dell’interdizione viene applicato solo quando è necessario per garantire alla persona adeguata protezione.

AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

Si tratta di un istituto giuridico entrato per la prima volta nell’ordinamento italiano con la legge n. 6 del 9 gennaio 2004. Lo scopo è quello di affiancare il soggetto la cui capacità di agire risulti limitata o del tutto compromessa.
Ai sensi dell’articolo 1 l’amministrazione di sostegno è una misura di protezione avente la funzione di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente.

Chi può essere assistito da un amministratore di sostegno ?
Tutte le persona che, per effetto di un’infermità, ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.

Soggetti legittimati a proporre ricorso
– Soggetti che hanno la facoltà di proporre ricorso
Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  • beneficiario (persona interessata)
  • familiari entro il 4° grado
  • gli affini entro il 2° grado
  • il Pubblico Ministero
  • il Tutore o Curatore

la difesa con i patrocinio dell’avvocato è necessaria ogni qualvolta il decreto che il giudice ritenga di emettere, incida sui diritti fondamentali della persona.
– Soggetti obbligati a presentare il ricorso
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati a porre al Giudice Tutelare il ricorso.

Procedimento
La richiesta per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve essere presentata al giudice tutelare, presso il tribunale ordinario di competenza.
Il ricorso per l’istituzione dell’amministrazione di sostegno deve indicare;

  • le generalità del beneficiario
  • la sua dimora abituale
  • le ragioni per cui si richiede la nomina dell’amministratore di sostegno
  • il nominativo e il domicilio, se conosciuti dal ricorrente, del coniuge, del discendente, degli ascendenti, dei fratelli e dei conviventi del beneficiario.

Il giudice tutelare deve sentire personalmente la persona cui il procedimento si riferisce recandosi, ove occorra, nel luogo in questa si trova e deve tener conto, compatibilmente con gli interessi e le esigenze di protezione della persona, dei bisogni e delle richieste di questa.
Il giudice tutelare nell’applicare la misura di protezione indica:

  • le azioni che il beneficiario è in grado di compiere in modo autonomo
  • le azioni che il beneficiario è in grado di compiere solo con l’assistenza di un amministratore di sostegno
  • le azioni che il beneficiario non è in grado di compiere
  • le principali spese e i principali bisogni.

A chi fare opposizione al ricorso 
Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione

La scelta
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi del beneficiario (art. 408 c.c.).
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione della propria eventuale futura incapacità, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata.
In mancanza, ovvero in presenza di gravi motivi, il giudice tutelare può designare con decreto motivato un amministratore di sostegno esterno.
Nella scelta il giudice tutelare preferisce, ove possibile, il coniuge che non sia separato legalmente, la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio o il fratello o la sorella, il parente entro il quarto grado ovvero il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Cosa contiene il decreto di nomina 
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:
1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno, 
2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato, 
3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario, 
4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno, 
5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità, 
6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Funzioni, doveri e poteri dell’amministratore di sostegno
Nello svolgimento dei suoi compiti l’amministratore di sostegno deve tener conto dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere nonché il giudice tutelare in caso di dissenso del beneficiario stesso.
I poteri dell’amministratore di sostegno sono quelli stabiliti nel decreto di nomina ovvero in tutti i successivi provvedimenti emessi dal giudice tutelare o sull’impulso di una parte. Il decreto di nomina indica gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.
L’amministratore di sostegno può avere poteri di intervento in rappresentanza del beneficiario oppure poteri di intervento in assistenza del beneficiario. Si parla dunque di una protezione “misurata” sulla base del reale bisogno della persona.
Si parla di assistenza quando l’amministratore di sostegno si limita (poiché così dispone il decreto) ad affiancare il beneficiario, senza sostituirlo del tutto, nella gestione di determinati affari.
Nel caso di rappresentanza l’amministratore di sostegno sostituisce totalmente il beneficiario (sempre limitatamente a quagli atti specificati nel decreto istitutivo).

Durata dell’incarico 
Ai sensi dell’art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile la durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere :
1. temporaneo, 
2. indeterminato,

Gli effetti
Con l’amministrazione di sostegno il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza necessaria dell’amministratore di sostegno. Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.
Rispetto al tutore e al curatore l’amministratore di sostegno è tenuto, ai sensi dell’art. 410 c.c., nello svolgimento dei suoi compiti, al rispetto “dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario”. Egli deve, inoltre, tempestivamente informare il beneficiario circa gli atti da compiere, nonché il giudice tutelare in caso di dissenso con il beneficiario stesso.
L’amministratore di sostegno opera sulla base delle linee guida dettate dal giudice tutelare con il decreto di nomina. 
Ogni amministrazione di sostegno costituisce un progetto personalizzato con caratteristiche peculiari strettamente legate alle capacità del beneficiario.
L’amministratore di sostegno deve periodicamente riferire al giudice tutelare circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario (art. 405 c.c.).

Costi
L’ufficio per la nomina dell’amministratore di sostegno è gratuito. Non è obbligatoria l’assistenza di un legale.

Incompatibilità: (art. 408 c.c.) 
Gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura, o in carico il beneficiario, non possono ricoprire le funzioni di amministratori di sostegno.

Le tre figure di protezione giuridica sono alternative l’una all’altra e pertanto non possono coesistere.